Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 20 luglio
1949 7 febbraio 1950, n. 11
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 22 giugno 1949,
concernente: « Ratifica del D.L.P. 30 ottobre 1948 n.
36, relativo alla applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L.
C. P. S. 28 novembre 1947 n. 1332, concernente agevolazioni in materia
d'imposte di ricchezza mobile e d'imposta ipotecaria per la emissione di
obbligazioni delle societ azionarie .
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Presidenza Regione (Avv.ti AUSIELLO, ORLANDO CASCIO)
(omissis)
Ritenuto che il decreto legislativo
del Capo Provvisorio dello Stato in data 28 novembre 1947, n. 1332, portante
agevolazioni in materia di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la
emissione di obbligazioni delle societ azionarie stabiliva, all'art. 1, il
ripristino della esenzione dall'imposta di R.M. gi portata da precedenti leggi
e sospesa nel 1934, per gli interessi delle obbligazioni emesse dalle societ
per azioni e dalle societ in accomandita per azioni sottoscritte dopo la data
di pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 1949; stabiliva, all'art. 7,
che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie, nella misura fissa di
L. 100, gli atti concernenti la emissione e la estinzione delle obbligazioni
emesse in conformit dell'articolo precedente; che, con decreto legislativo 30
ottobre 1948, n. 36, da presentarsi all'Assemblea legislativa per la ratifica a
termini degli artt. 3 e 4 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 1 e della
legge regionale 24 giugno 1948, n. 21, il Presidente della Regione stabiliva
applicarsi nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 5 dicembre
1947, le disposizioni di cui al su riferito decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332; che, su proposta della
Commissione legislativa per la finanza e il patrimonio della Regione, l'Assemblea
regionale nel ratificare il decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948,
numero 36, aggiungeva all'art. 1 il seguente comma: « il termine del 31
dicembre 1949, di cui all'articolo 1del predetto decreto, prorogato al 31
dicembre 1951 .Che, col ricorso in esame, il Commissario dello Stato, dopo
aver espresso il dubbio, senza tuttavia insistervi, circa la legittimit del decreto
presidenziale legislativo 30 ottobre 1948, n.
Ritenuto che la mancata impugnativa
del decreto presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36, posta all'esame delle
questioni che riguardano la legittimit del decreto stesso; codesto decreto,
emanato in forza della delegazione contenuta nelle leggi regionali 1 luglio
1947, n. 1, e 25 giugno 1948, n. 21, nei limiti di materia e di
tempo previsti dalle leggi stesse e sotto la condizione della ratifica da parte
dell'Assemblea da seguire entro un certo termine, non pu cessare di avere
vigore se non per effetto della mancata ratifica, quindi evidente come l'impugnativa
del Commissario dello Stato debba essere proposta nei termini stabiliti
dall'art. 28 dello Statuto, al modo stesso che rispetto alle ordinarie leggi
votate dall'Assemblea regionale. facile d'altronde osservare, nel caso in
esame, come il decreto presidenziale non abbia varcato il limite di tempo
previsto nella delegazione, n sia mancata la ratifica da parte dell'Assemblea
del termine prescritto e come il dubbio sollevato dal ricorrente circa il
limite di materia sia eliminato dal riferimento al testuale disposto dall'art.
2 della legge regionale 25 giugno 1948,
n. 21, col quale la delegazione di potest legislativa, con la legge
stessa prorogata fino al 31 ottobre 1948, estesa alle norme giuridiche «per
la recezione di provvedimenti legislativi dello Stato.
Ritenuto, d'altra parte, che non
interdetto all'Alta Corte di conoscere della censura portata ora contro la
legge di ratifica, fermi gli effetti in precedenza eventualmente verificatisi,
poich trattasi di legge in senso formale e materiale la quale si sostituisce con
definitiva efficacia alla prima: e che ben pu pertanto conoscersi anche della
censura mossa contro la dichiarazione di recezione della legge statuale da
parte della Regione.
Che, per quanto concerne tale censura,
questa Alta Corte gi ebbe a ritenere, in caso analogo di norma di carattere
tributario, non essere richiesto un particolare provvedimento per l'entrata in
vigore della legge statuale nel territorio della Regione; n ravvisa ragione
per discostarsi da tale giurisprudenza.
Ritenuto per quanto concerne la
seconda censura, in conformit dell'interpretazione gi adottata in precedenti
decisioni di questa Alta Corte, che la disciplina della materia tributaria
nella Regione Siciliana da desumersi dalle disposizioni contenute nel titolo
V dello Statuto della Regione Siciliana, inquadrato, per quanto di ragione, nel
sistema dell'ordinamento generale stabilito dalla Costituzione del
Ritenuto che, alla stregua di un tale
criterio, esorbitante si appalesa l'emendamento votato dall'Assemblea regionale
siciliana nell'atto in cui ratificava il decreto legislativo portante
applicazione nell'isola della legge statuale che concede determinate
agevolazioni fiscali.
Prorogando di due anni rispetto alla
Sicilia la durata della esenzione dall'imposta di R. M. e dalle imposte di
registro e ipotecarie afferenti alle obbligazioni di cui D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1332, viene a crearsi
per la durata stessa un'area franca, che non pu non far sentire i suoi effetti
rispetto al restante territorio dello Stato, in quanto si determina una condizione
di favore per il capitale investito nelle obbligazioni delle societ
commerciali che vengono a poter fruire delle agevolazioni in discorso. Il
motivo dichiarato nella relazione al disegno di legge presentata dalla
Commissione legislativa per la finanza all'Assemblea il 10 marzo 1949, volersi
realizzare « un indirizzo inteso a favorire gli investimenti industriali nella
Regione, gi affermato con la precedente legge regionale sulla non nominativit
delle azioni delle societ di nuova costituzione , non sembra nell'attuazione
legislativa contenuto nei limiti che determinarono questa Alta Corte a ritenere
la legittimit costituzionale di quella precedente legge regionale : nel caso
in esame, le esenzioni sono consentite senza alcun limite o temperamento che
valga a circoscrivere gli effetti nel territorio della Regione, e tanto meno
assicurato che il capitale investito nelle societ favorite debba trovare
necessariamente il suo impiego nellisola. Talch vengono a mancare, nella
specie, i criteri di localizzazione territoriale della legge regionale, i quali
devono essere realizzati non meno nella
materia tributaria che nelle stesse
materie di legislazione esclusiva (art. 14 primo periodo, dello Statuto).
P.Q.M.
Dichiara ammissibile il ricorso del
Commissario dello Stato avverso la legge regionale 22 giugno 1949, recante
ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36 e, in
accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimit costituzionale della
disposizione che proroga fino al 31 dicembre 1951 la efficacia della legge
nella Regione Siciliana.