Decisione 20 luglio 1949 - 7 febbraio 1950, n. 11

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 20 luglio 1949 7 febbraio 1950, n. 11

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 22 giugno 1949, concernente: « Ratifica del D.L.P. 30 ottobre 1948 n. 36, relativo alla applicazione nel territorio della Regione Siciliana del D. L. C. P. S. 28 novembre 1947 n. 1332, concernente agevolazioni in materia d'imposte di ricchezza mobile e d'imposta ipotecaria per la emissione di obbligazioni delle societ azionarie .

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: VASSALLI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Presidenza Regione (Avv.ti AUSIELLO, ORLANDO CASCIO)

 

(omissis)

Ritenuto che il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 28 novembre 1947, n. 1332, portante agevolazioni in ma­teria di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle societ azionarie stabiliva, all'art. 1, il ripristino della esenzione dall'imposta di R.M. gi portata da precedenti leggi e sospesa nel 1934, per gli interessi delle obbligazioni emesse dalle societ per azioni e dalle societ in accomandita per azioni sottoscrit­te dopo la data di pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 1949; stabiliva, all'art. 7, che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie, nella misura fissa di L. 100, gli atti concernenti la emissione e la estinzione delle obbligazioni emesse in conformit dell'articolo precedente; che, con decreto legislativo 30 ottobre 1948, n. 36, da presentarsi all'Assemblea legislativa per la ratifica a termini degli artt. 3 e 4 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 1 e della legge regio­nale 24 giugno 1948, n. 21, il Presidente della Regione stabiliva ap­plicarsi nel territorio della Regione Siciliana, con effetto dal 5 dicem­bre 1947, le disposizioni di cui al su riferito decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1332; che, su pro­posta della Commissione legislativa per la finanza e il patrimonio della Regione, l'Assemblea regionale nel ratificare il decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, numero 36, aggiungeva all'art. 1 il se­guente comma: « il termine del 31 dicembre 1949, di cui all'articolo 1del predetto decreto, prorogato al 31 dicembre 1951 .Che, col ricorso in esame, il Commissario dello Stato, dopo aver espresso il dubbio, senza tuttavia insistervi, circa la legittimit del decreto presidenziale legislativo 30 ottobre 1948, n. 36, in quanto esso avrebbe esorbitato dai limiti della delega concessa al Governo regio­nale colle leggi gi menzionate, e avere avvertito che altra censura di illegittimit, quale la superfluit della reiezione operata col decreto stesso, non sarebbe stata proposta perch il decreto sarebbe stato con­siderato giuridicamente irrilevante e praticamente inutile, chiede a) che sia dichiarata la irrilevanza del provvedimento di recezione della legge statuale; b) che sia dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'emendamento introdotto nella legge di ratifica, in quanto con esso si sarebbero sorpassati i limiti della potest spettante alla Regio­ne in materia tributaria, quali precisati in precedente decisione di questa Alta Corte; che nelle note illustrative del ricorso e nella di­scussione per la difesa dello Stato ha svolto la seconda censura nelle seguenti due proposizioni: 1) i tributi appartenenti alla competenza legislativa della Regione Siciliana, come delle altre, sono quelli re­gionali, occorrenti cio alla organizzazione e al funzionamento della regione come ente amministrativo e non i tributi generali istituiti e disciplinati dalle leggi dello Stato, e ci anche se questi siano tempora­neamente assegnati alla Regione e da essa riscossi; 2) dato e non con­cesso che la Regione Siciliana abbia una limitata potest legislativa, per l'adattamento alle esigenze economiche regionali di tributi ge­nerali erariali istituiti e disciplinati dalle leggi dello Stato, devesi ri­conoscere tuttavia l'incostituzionalit di quelle leggi regionali le quali, invece di coordinarsi con le leggi tributarie dello Stato, stabiliscono norme in assoluto contrasto con queste ultime, travisandone il conte­nuto e gli scopi essenziali determinati, oltre che nello spazio, nel tem­po e turbando, di conseguenza, gli interessi e i rapporti tributari ed economici nel resto del territorio della Repubblica; che a tutte le ri­ferite censure resiste la difesa della Regione, particolarmente giusti­ficando il provvedimento di recezione della legge statuale nella so­getta materia e sostenendo la legittimit dell'emendamento portante la proroga del periodo di durata delle agevolazioni fiscali, quale modi­ficazione della legge statuale motivata da particolari esigenze della Regione e ispirata al motivo stesso della legge dello Stato di favorire la ripresa e lo sviluppo dell'industria, fine da raggiungersi nell'isola con la estensione del beneficio nel tempo, data la condizione parti­colare di area depressa, e minimamente industrializzata; e preliminar­mente opponendo la preclusione derivante dalla mancata impugnativa del decreto legislativo presidenziale per tutto quanto concerne il con­tenuto normativo del medesimo, ratificato con la successiva legge vo­tata dall'Assemblea regionale.

Ritenuto che la mancata impugnativa del decreto presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36, posta all'esame delle questioni che riguardano la legittimit del decreto stesso; codesto decreto, emanato in forza della delegazione contenuta nelle leggi regionali 1 luglio 1947, n. 1, e 25 giugno 1948, n. 21, nei limiti di materia e di tempo previsti dalle leggi stesse e sotto la condizione della ratifica da parte dell'Assemblea da seguire entro un certo termine, non pu cessare di avere vigore se non per effetto della mancata ratifica, quindi evidente come l'im­pugnativa del Commissario dello Stato debba essere proposta nei ter­mini stabiliti dall'art. 28 dello Statuto, al modo stesso che rispetto alle ordinarie leggi votate dall'Assemblea regionale. facile d'al­tronde osservare, nel caso in esame, come il decreto presidenziale non abbia varcato il limite di tempo previsto nella delegazione, n sia man­cata la ratifica da parte dell'Assemblea del termine prescritto e come il dubbio sollevato dal ricorrente circa il limite di materia sia elimi­nato dal riferimento al testuale disposto dall'art. 2 della legge regio­nale 25 giugno 1948,  n. 21, col quale la delegazione di potest legi­slativa, con la legge stessa prorogata fino al 31 ottobre 1948, estesa alle norme giuridiche «per la recezione di provvedimenti legislativi dello Stato.

Ritenuto, d'altra parte, che non interdetto all'Alta Corte di conoscere della censura portata ora contro la legge di ratifica, fermi gli effetti in precedenza eventualmente verificatisi, poich trattasi di legge in senso formale e materiale la quale si sostituisce con definitiva efficacia alla prima: e che ben pu pertanto conoscersi anche della censura mossa contro la dichiarazione di recezione della legge sta­tuale da parte della Regione.

Che, per quanto concerne tale censura, questa Alta Corte gi ebbe a ritenere, in caso analogo di norma di carattere tributario, non es­sere richiesto un particolare provvedimento per l'entrata in vigore della legge statuale nel territorio della Regione; n ravvisa ragione per discostarsi da tale giurisprudenza.

Ritenuto per quanto concerne la seconda censura, in conformit dell'interpretazione gi adottata in precedenti decisioni di questa Alta Corte, che la disciplina della materia tributaria nella Regione Sici­liana da desumersi dalle disposizioni contenute nel titolo V dello Statuto della Regione Siciliana, inquadrato, per quanto di ragione, nel sistema dell'ordinamento generale stabilito dalla Costituzione del­la Repubblica. Si desume da codeste fonti, pur essendo preso gi par­ticolarmente in considerazione il momento della percezione delle im­poste e l'altro della ripartizione del relativo gettito («al fabbisogno ...si provvede... , « Sono per riservate allo Stato le imposte... arti­colo 36; «la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti... nel ter­ritorio della Regione ; «l'imposta relativa a detta quota compete alla Regione, art.37 dello Statuto) che lo stesso ordinamento dei tri­buti generali erariali nell'ambito della Regione non riservato esclu­sivamente allo Stato, dappoich l'art. 36 parla di « deliberazione da parte della Regione per i tributi in generale, e non limitatamente a tributi di carattere regionale, com' tesi della difesa dello Stato, e, con eccezione assai significativa, fa seguire l'enunciazione di entrate riservate interamente allo Stato (le imposte di produzione e le en­trate dei tabacchi e del lotto) : la quale eccezione non si limita sol­tanto alla percezione e all'impiego, come pu ragionevolmente argo­mentarsi dalla formulazione adottata negli artt. 39 e 40 rispettivamen­te per i dazi doganali e per il controllo valutario, nelle quali materie, volendosi riservare allo Stato la potest legislativa, si sono usate le espressioni appropriate: « Il regime doganale di esclusiva compe­tenza dello Stato (art. 39). « Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione (art.40); espressioni che non trovano riscontro rispetto ai tributi di cui all'art. 36. La competenza legislativa della Regione Siciliana in materia tributaria non va pertanto soggetta ai limiti fissati nel com­ma secondo dell'art.119 della Costituzione della Repubblica, mentre non si sottrae - come di ragione - al limite d'ordine generale che si deriva dal comma primo dell'articolo stesso, dove previsto il coor­dinamento della autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni. Come questo coordinamento rispetto alla Sicilia abbia in concreto ad attuarsi, sar materia di ul­teriori determinazioni, delle quali si ha finora espressione provviso­ria nella legge dello Stato del 12 aprile 1948, n. 507 volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana, con salvezza della disciplina definitiva dei medesimi, e gi nelle stesse leggi regionali del 1luglio 1947, nn. 2 e 3. Fino a che la sistemazione definitiva non sia enucleata dalle norme ricordate, l'interprete deve configurare la potest legislativa della Regione entro i limiti che derivano dal sistema. Uno di codesti limiti questa Alta Corte ebbe gi a identificare nell'ambito territoriale entro il quale devono restare circoscritti gli effetti della legislazione regionale.

Ritenuto che, alla stregua di un tale criterio, esorbitante si appalesa l'emendamento votato dall'Assemblea regionale siciliana nell'atto in cui ratificava il decreto legislativo portante applicazione nell'isola del­la legge statuale che concede determinate agevolazioni fiscali.

Prorogando di due anni rispetto alla Sicilia la durata della esen­zione dall'imposta di R. M. e dalle imposte di registro e ipotecarie af­ferenti alle obbligazioni di cui D.L.C.P.S.  28 novembre 1947, n. 1332, viene a crearsi per la durata stessa un'area franca, che non pu non far sentire i suoi effetti rispetto al restante territorio dello Stato, in quanto si determina una condizione di favore per il capitale investito nelle obbligazioni delle societ commerciali che vengono a poter frui­re delle agevolazioni in discorso. Il motivo dichiarato nella relazione al disegno di legge presentata dalla Commissione legislativa per la finanza all'Assemblea il 10 marzo 1949, volersi realizzare « un indi­rizzo inteso a favorire gli investimenti industriali nella Regione, gi affermato con la precedente legge regionale sulla non nominativit del­le azioni delle societ di nuova costituzione , non sembra nell'attua­zione legislativa contenuto nei limiti che determinarono questa Alta Corte a ritenere la legittimit costituzionale di quella precedente legge regionale : nel caso in esame, le esenzioni sono consentite senza al­cun limite o temperamento che valga a circoscrivere gli effetti nel ter­ritorio della Regione, e tanto meno assicurato che il capitale inve­stito nelle societ favorite debba trovare necessariamente il suo impiego nellisola. Talch vengono a mancare, nella specie, i criteri di localizzazione territoriale della legge regionale, i quali devono essere realizzati  non meno nella materia tributaria  che nelle stesse materie di legislazione esclusiva (art. 14 primo periodo, dello Statuto).

P.Q.M.

 

Dichiara ammissibile il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale 22 giugno 1949, recante ratifica del decreto legislativo presidenziale 30 ottobre 1948, n. 36 e, in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimit costituzionale della disposizione che proroga fino al 31 dicembre 1951 la efficacia della legge nella Regione Siciliana.